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Con il termine RCA (= Responsabilità Civile Autoveicoli), si fa riferimento alla polizza assicurativa obbligatoria per qualunque veicolo a motore che circoli su territorio nazionale. Tale polizza, obbligatoria e prevista per legge (Legge 990 del 24/17/1969), ha la funzione precipua di offrire un’adeguata tutela al conducente in modo tale da renderlo immune da responsabilità civile in caso di danni provocati a terzi in virtù della circolazione su strada del veicolo di proprietà.
L’assicurazione copre infatti anche i danni causati dal proprio veicolo condotto da chi non sia il proprietario; precisazione non di poco conto se si considerano i possibili problemi dovuti a danni causati da conducenti occasionali del proprio mezzo (ad es. amici e/o conoscenti) o anche da sconosciuti che, per disavventura, possono rubare il veicolo stesso e, magari, provocare un sinistro, naturalmente previa denuncia da parte del legittimo proprietario alle competenti Autorità giudiziarie. La legge di riferimento è piuttosto mutevole nel tempo e, di volta in volta, sarebbe opportuno informarsi su ciò che allo stato dei fatti prevede la normativa in materia. Un unico assunto, si può stare assolutamente certi resta del tutto invariato: l’obbligo di stipula del contratto di assicurazione di tutti i mezzi che circolino regolarmente su strada.
Ciò che in ogni caso occorre tenere bene a mente è che l’RCA, non è una polizza standard che le medesime regole per tutti alle stesse condizioni. L’RCA cambia nei suoi contenuti essenziali a seconda della Compagnia di assicurazione con cui si decide di contrarre la polizza stessa e può risultare più o meno dispendiosa e coprire danni di entità e gravità maggiore o minore, a seconda delle clausole inserite nel corpo del contratto, oltre, naturalmente, alla copertura dei danni resa obbligatoria per legge. Se è vero infatti che la legge obbliga alla corrispondenza di criteri minimi contrattuali uguali per tutti, tuttavia, ogni assicurazione, può naturalmente offrire alla propria clientela maggiore protezione e/o inserire nel testo clausole aggiuntive e legalmente riconosciute come valide a propria discrezione.
L’RCA può essere sottoscritta con una qualsiasi Compagnia autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, con riferimento al ramo “danni” ad opera dell’ISVAP (= Istituto per la Vigilanza sulla Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo).
Il privato cittadino, ovviamente, ha tutto il diritto di verificare tra le varie offerte che d mercato, di mercato, quella ritenuta più vantaggiosa in termini economici e di tutela personale, decidendo per sé la migliore alternativa possibile. Per farlo, potrà girare varie agenzie di riferimento, chiedere ed ottenere prospetti informativi e comparativi, al fine di riuscire a realizzare un proficuo riscontro e di scegliere, al fine, la migliore offerta possibile.
Una delle maggiori differenze tra le proposte presenti sul mercato, di solito, è il c.d. massimale di rischio, vale a dire la cifra massima risarcita che assicurazione risarcisce in caso di sinistro. Per quanto, questa non sia sicuramente l’unica differenza ravvisabile tra la vasta gamma di offerte provenienti dalle diverse Compagnie assicurative attualmente operanti sul mercato.

Ma ritornando al discorso relativo al massimale, ricordiamo che l massimale minimo garantito dalla legge equivale ad € 774,685, cifra di per sé spesso inadeguata per risarcire incidenti dalle conseguenze più gravi. Tale massimale potrebbe crescere di molto aggiungendo alla rata di riferimento una cifra ulteriore e non troppo elevata, scegliendo opzioni diverse o anche optando per un’assicurazione alternativa e/o aggiuntiva.
Esistono inoltre ulteriori franchigie a disposizione di chi stipula una RCA. A tal proposito basti pensare che alcune Compagnie non intervengono per danni considerati “minimi”; per questa tipologia di danni, poiché al di sotto di una certa somma è previsto che il risarcimento debba provenire direttamente dall’assicurato, è bene informare che non tutte le Compagnie prevedono a tale scopo copertura assicurativa. Altre polizze, ancora, anche se prevedono copertura per qualsiasi tipologia di danno, richiedono in ogni caso che il conducente dell’auto sia sempre e solo l’intestatario della polizza, che il medesimo non sia neopatentato ecc… (…). Altre Compagnie invece, prevedono una copertura assicurativa anche contro danni al veicolo, atti vandalici o ancora in caso di furto e/o incendio. Insomma, a ben vedere, le variabili sono tante e vanno tutte valutate in base alle reali esigenze del contraente.
L’obiettivo del risparmio operoso deve essere valutato e perseguito con intelligenza, per cui, se si guida abitualmente in maniera tranquilla, sempre in città, o magari molto raramente, può avere un senso attivare un’assicurazione che non copra danni minori o che non superi il massimale di 700mila euro. Se invece si guida in autostrada, fuori città, per lunghi periodi o con abituale frequenza, si hanno più probabilità di imbattersi in incidenti più o meno gravi. In quest’ultimo caso potrebbe essere preferibile pagare una rata RCA più alta a fronte di una copertura assicurativa più completa e soddisfacente possibile, con buona salute della propria sicurezza e a prescindere dalla nostra tasca.

Alcuni consigli utili prima di stipulare una polizza RCA auto:
Come funziona l’RC Auto:
I contratti RC Auto possono essere contratti con o senza tacito rinnovo. Nel primo caso, i contratti si intendono prorogati per l’anno successivo se l’assicurato non invia alla propria Compagnia una formale disdetta scritta almeno 15 giorni prima della scadenza annuale, così come indicata sulla polizza, tramite raccomandata A/R, via fax, o consegnandola a mani presso gli uffici della Compagnia.
Prestate sempre molta attenzione alle scadenze!
La lettera con cui si intenda procedere alla disdetta deve specificare il numero di polizza e la data di scadenza. Bisogna prestare sempre molta attenzione ai tempi: se non si provvede ad inviare tempestivamente la disdetta, la polizza auto si rinnova tacitamente e automaticamente per un ulteriore anno. Se però la Compagnia comunica un aumento percentuale del premio superiore al tasso di inflazione in precedenza programmato, la disdetta può essere inviata in qualunque momento, fino al giorno di scadenza della polizza, sempre per il tramite di raccomandata o fax, specificando nella lettera che la disdetta è motivata da questo aumento non previsto né programmato.
Ricordate che le polizze stipulate on line non prevedono tacito rinnovo…
Le polizze che non contemplano il tacito rinnovo sono solitamente quelle offerte da Compagnie che, non disponendo di agenzie sul territorio, operano via telefono o via internet. In questi casi, ogni anno, in prossimità della scadenza, viene chiesto all’assicurato di rinnovare la polizza che viceversa si ritiene disdettata.



 

 

 

 

 

 


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