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Che cosa fare in caso di incidente stradale
Nei casi di incidente stradale grave con presenza di feriti o, comunque, in caso di incidente stradale di una certa entità è necessario, anzitutto, chiamare tempestivamente il 118, e se il caso lo richiede, attivare prontamente anche i vigili del fuoco la cui presenza si rende addirittura indispensabile qualora si presentassero situazioni particolari che richiedano la loro confutata competenza (ad es. persone bloccate nelle lamiere delle auto, possibilità di scoppio e/o di incendio, ecc…), al numero di emergenza 115.
Altrettanto importante è l’attivazione tempestiva degli aiuti sanitari e delle forze di polizia, e, nel contempo, la segnalazione dell’incidente stradale con l’ausilio della segnaletica apposita agli altri veicoli sopraggiungenti.
Per avere soccorso e per far intervenire sul posto una forza di polizia, si consiglia di chiamare il SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA (113), tenendo sempre bene a mente di indicare con la maggiore precisione possibile il luogo in cui è accaduto l’incidente e le condizioni delle persone ivi coinvolte. A quel punto, sarà il 113, grazie alle indicazioni da voi correttamente fornite, ad attivare i mezzi di soccorso necessari, ed a farli giungere sul posto.

Ricapitolando, i principali numeri telefonici utili sono:
115: VIGILI DEL FUOCO
112: CARABINIERI
113: SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA
116: SOCCORSO STRADALE ACI (obbligatorio sulle autostrade)

Soprattutto nei casi in cui l'incidente appare grave non prendete mai l’iniziativa di spostare i mezzi, piuttosto, cercate di individuare eventuali testimoni, segnalandoli anche all’Autorità che interverrà per i rilievi.
Se uno dei mezzi coinvolti si dilegua, cercate di memorizzarne non solo (possibilmente!) il numero di targa, ma anche le principali caratteristiche del veicolo (tipo, colore, carico) e gli elementi generali degli occupanti (quanti erano i passeggeri a bordo, il sesso, l’età anagrafica approssimativa, ecc.), al fine di favorire le indagini per individuare i soggetti interessati.
Le persone coinvolte nell’incidente stradale ed i testimoni possono risultare fondamentali ai fini della ricostruzione del sinistro essendo in grado di contribuire attivamente, mediante la loro collaborazione testimoniale, all’informativa sui fatti a loro conoscenza, in merito alle notizie da fornire alle forze dell'ordine intervenute, e su quant’altro possa fare chiarezza riguardo all’accaduto.

Districarsi tra risarcimenti e processi
Qualora per qualsiasi motivo non possa essere applicata la procedura CID, l’interessato dovrà inviare alla Compagnia di assicurazione dell’altro veicolo e, per conoscenza, al proprietario del mezzo, una richiesta di risarcimento dei danni subiti mediante lettera raccomandata A/R.
In ogni caso, occorre che entrambi gli assicurati presentino entro tre giorni dall’incidente al proprio assicuratore la denuncia di sinistro.
Se vi sono state lesioni di carattere personale, il danneggiato, può presentare personalmente - entro 3 mesi ad un ufficio giudiziario (Commissariato, Stazione Carabinieri, etc.) formale querela contro il responsabile, anche se questi risulti allo stato dei fatti ignoto; la querela può essere successivamente ritirata nel caso in cui, per qualunque motivo, non abbia più ragione di esistere.
Se è sporta querela, l’Autorità Giudiziaria chiede copia della relazione d’incidente al Comando che l’ha rilevato.

Procedimento penale in caso di provocate lesioni personali o di provocata morte:

Quando nell’incidente non sia intervenuta alcuna forza di polizia, la stessa autorità può disporre delle indagini specifiche al fine di ricostruire l’accaduto.
Avuto il rapporto di polizia, il Pubblico Ministero apre un fascicolo relativo all’incardinamento di un procedimento penale.
In caso di incidente mortale, il procedimento penale inizia d'ufficio (cioè in maniera automatica).
Il presunto responsabile viene quindi imputato (a seconda della gravità dei casi), del reato di lesioni personali colpose lievi, gravi o gravissime, o di omicidio colposo
A partire dalla data di apertura del procedimento penale, il danneggiato o i suoi superstiti possono costituirsi parte civile chiedendo la condanna del presunto responsabile ed il risarcimento del danno subito, che in questo caso, dovrebbe essere liquidato dal Giudice penale.
Il procedimento penale viene seguito dal Pubblico Ministero; svolta l'istruttoria preliminare, questi presenta al Giudice la richiesta di archiviazione, oppure chiede che l'imputato sia processato (c.d. richiesta di rinvio a giudizio).

Se il Giudice decide che si debba svolgere il processo, fissa la data del dibattimento.

L'imputato può riconoscersi responsabile e concordare col Pubblico Ministero l'entità della pena da chiedere al Giudice (c.d. Patteggiamento, ex art. 444 c.p.p). Il Giudice può tuttavia rifiutare il patteggiamento, quando ritenga la pena non adeguata all’offesa arrecata.
In tutti i casi, anche se il procedimento penale si chiude con il patteggiamento, il danneggiato ha la possibilità di chiedere il risarcimento al Giudice Civile.
Il cittadino comunitario coinvolto in un incidente può farsi assistere in Italia anche da avvocato di altro Stato della U.E. purché unitamente ad altro avvocato italiano.
Se non si costituisce parte civile, oppure se il procedimento penale viene archiviato, o infine se si conclude con un patteggiamento, il danneggiato può rivolgersi per il risarcimento al Giudice Civile (Giudice di Pace per danni sino ad € 15.493,71, oltre, al Tribunale competente di zona).

Il Giudice Civile può essere quello del luogo ove risiede il responsabile, oppure ove ha sede la sua Compagnia assicuratrice, o infine del luogo ove è avvenuto l'incidente.


 

 

 

 

 

 


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