Sempre più spesso capita di
imbattersi in automobilisti indisciplinati che, per esigenza o per
negligenza, decidano di circolare pericolosamente su strada privi di
assicurazione e/o con polizza assicurativa scaduta e, perento, non più
regolare, In questa piccola rubrica quindi, ad uso e consumo dei nostri
visitatori, dispenseremo consigli utili nei confronti di chi, per sventura
o per avventura, si trovi proprio malgrado coinvolto in un sinistro con
altro veicolo sprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria per la
circolazione dei veicoli registrati (R.C.A.) o, come accennavamo, la cui
polizza risulti non più valida.
La crisi economica globale e l’esigenza diffusa al risparmio,
naturalmente, non può di per sé giustificare questi automobilisti che non
è azzardato definire “incoscienti” poiché si pongono alla guida del
proprio veicolo non assicurato, su strade sempre più pericolose, e
rappresentando un potenziale pericolo per sé e per gli altri (!). E’
doveroso peraltro rilevare un altro fenomeno ugualmente increscioso…..capìta
anche che automobilisti ignari si affidino, in assoluta buona fede, a
compagnie assicurative di dubbia fama che, offrendo polizze a prezzi
assolutamente vantaggiosi e concorrenziali, risultino al momento
opportuno, addirittura inesistenti! Occhio quindi a questo fenomeno in
preoccupante ascesa; questa possibilità configura gli estremi del reato di
truffa perseguibile ai sensi del codice penale.
Fortunatamente la legge, a tutela del privato ed onesto cittadino,
contempla precisi strumenti di garanzia per chi si trovi coinvolto in un
incidente con veicoli non assicurati.
E’ necessario premettere a tal proposito che ogni volta che si paga
l'assicurazione dell'auto (R.C.A. obbligatoria), una parte del premio è
destinato al Fondo di garanzia per le vittime della strada, istituto che
interviene nel momento in cui si subiscono danni da veicoli non
assicurati;tale istituto, quindi, intervenire quando si subiscono dei
danni in incidenti con veicoli non identificati o non assicurati.
E’ peraltro opportuno precisare che, a questa funzione principale, si è
successivamente aggiunto il compito di provvedere anche nei casi in cui
una compagnia viene posta in liquidazione coatta, procedura concorsuale
che, di solito, anche se non sempre, può precedere il fallimento.
Senz'altro un istituto importante.
Occorre altresì chiarire che, per avere il giusto riconoscimento dei danni
subiti, occorre altresì poter contare su una buona base testimoniale o
documentale da parte di organi dello Stato: un verbale di organi di
polizia che stabilisca lo svolgimento dei fatti; oppure una sentenza che
possa essere utilizzata come precedente giuridico ad hoc.
COME COMPORTARSI SE SI E’ STATI DANNEGGIATI DA VEICOLO NON ASSICURATO E/O
NON IDENTIFICATO:
Se l’artefice di un sinistro tra veicoli non ha copertura assicurativa
obbligatoria, difficilmente potrà essere in condizioni di pagare i danni
provocati. Per fronteggiare questo increscioso inconveniente è stato
dunque creato “Il FONDO VITTIME DELLA STRADA” che provvede al risarcimento
dei danni causati da:
• veicoli non identificati = per soli danni alle persone
• veicoli non assicurati = per danni alle persone e alle cose, ma per
quest'ultimo caso, con una franchigia di € 500,00
• veicoli assicurati con imprese poste in liquidazione coatta (cioè
fallite, quindi non più in grado di risarcire i danni)
• veicoli messi in circolazione contro la volontà del proprietario (per
esempio rubati)
Il fondo risarcisce i danni solo fino al massimale minimo previsto per
legge, pari ad € 774.683,35.
Se i danni ammontano ad una somma superiore al massimale minimo previsto
dalla legge, bisognerà fare istruire una causa di fronte all’Autorità
giudiziaria competente (Ufficio del GdP per danni materiali e/o lesioni
sino al massimo di € 15.493,71; per danni di entità superiore sarà invece
competente il Tribunale) nei confronti di chi ha provocato l’incidente,
per ottenere il rimanente.
RISCHI CUI INCORRE CHI NON E' ASSICURATO
Chi circola su strada con il proprio veicolo senza aver stipulato alcuna
assicurazione RC auto, rischia grosso: la legge in proposito contempla il
sequestro del veicolo non assicurato che si trasforma in confisca se,
entro i 6 mesi successivi, non viene attivata una polizza e pagata la
multa e, per di più, la sanzione prevista parte da € 716,00 sino ad un
massimo di € 2.867,00.
Se poi il veicolo non assicurato provoca anche un incidente, la
situazione, se possibile, peggiora ulteriormente: il danneggiato può
istruire nei suoi confronti una causa per ottenere il ristoro di tutti
danni subiti e subendi.
La situazione non tuttavia è dissimile neppure per chi cade, suo malgrado,
vittima di una compagnia fantasma, vale a dire, una compagnia assicurativa
che, di fatto, non esiste. Anche se, a sua volta, vittima di una di una
truffa, il malcapitato risponderà ugualmente di tutti i danni altrui
provocati. Unica possibilità di ristoro sarà per il medesimo la
possibilità residua di far causa ai responsabili della compagnia che lo
hanno ingannato.
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