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PRINCIPI GUIDA SICURA
 

VIAGGIARE SICURI
 
 

 

I RICORSI
ALLE CONTRAVVENZIONI

 

Come fare Ricorso:
Spesso accade di trovarsi di fronte ad una sanzione che si ritiene ingiusta e ci si domanda se sia possibile, o meno, contestarla evitando così di doverla necessariamente pagare. Capita inoltre che, oltre alla rabbia (del tutto comprensibile!) di dover pagare multe salatissime, si corra altresì il rischio di vedersi decurtati i punti dalla patente di guida, con tutti i grossi disagi che ne derivano (corsi di recupero punti presso le scuole guida convenzionate; ulteriori esborsi economici; perdita di tempo prezioso e molto altro ancora!)…In questi casi, qualora vi siano fondati dubbi sulla validità del verbale notificato, il nostro consiglio è innanzitutto quello di recarsi da un ottimo avvocato, in grado, sin da subito, di individuare eventuali difetti di forma e/o di merito all’interno della sanzione comminata.
La legge in materia prevede che le multe, una volta notificate al presunto trasgressore, debbano essere pagate o, altrimenti, contestate (il pagamento avvenuto esclude la possibilità di proporre ricorso), entro 60 giorni che così decorrono:
• se il verbale è stato consegnato su strada:dal giorno successivo alla data dell'infrazione.
• se il verbale è stato spedito per posta: dal giorno successivo alla data in cui il verbale si considera " notificato " al presunto trasgressore;
• se il verbale non viene notificato alla residenza del presunto trasgressore per assenza del medesimo: il postino provvederà a lasciare la cartolina di avviso in cassetta postale con l’avviso che entro 10 gg il destinatario dovrà ritirare la racc.AR all’ufficio postale di zona; in questo caso, la notifica ha valore a partire dall’apposizione della firma di ricevuta sulla cartolina verde del destinatario; trascorsi invano i 10 gg di cui sopra, la notifica si conviene avvenuta per “compiuta giacenza”.
E’ possibile opporsi ad una sanzione ritenuta ingiusta presentando formale ricorso in proprio oppure per il tramite di un legale di fiducia ad una delle seguenti autorità giudiziarie:
PREFETTO: Il ricorso presentato al Prefetto, spesso scelto dalla moltitudine dei ricorrenti, è spesso ritenuto più breve ed immediato, ma non sempre ciò corrisponde al vero; molto dipende dalla prefettura di riferimento: è chiaro che le prefetture di cittadine più piccole a più bassa densità di popolazione, sbrigheranno i ricorsi in modo più veloce ed immediato rispetto a città più grandi e popolate. In caso di accoglimento del ricorso, la multa viene annullata. In caso di rigetto, invece, è possibile appellarsi in II° grado al GdP competente per territorio;

Giudice di Pace: Il ricorso al GdP è una vera e propria procedura giudiziale sebbene molto più rapida e di pronta soluzione (in genere, si risolve in una udienza; due, nel caso si debbano sentire testimoni e/o esaminare documentazione prodotta dalle parti in causa); il ricorso anche in questo caso, come per il ricorso al Prefetto, in caso di accoglimento, la multa viene annullata; in caso di rigetto, la multa viene convalidata senza ulteriore possibilità di appello e, in linea di massima, le spese di giudizio sono compensate dal giudice.




 

 

 

 

 

 


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